Art. 17.
(Aggiornamento professionale per micologi).

      1. Al fine di garantire una adeguata e costante attività di aggiornamento e qualificazione professionale dei micologi operanti nel territorio nazionale, gli stessi partecipano con cadenza triennale ad almeno un corso di aggiornamento della durata minima di 36 ore sui seguenti argomenti:

          a) morfologia dei funghi;

          b) cenni di sistematica e di nomenclatura; classificazione dei funghi; caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi; test micologici, microscopici e reagenti;

          c) criteri di riconoscimento delle specie di basidiomiceti e ascomiceti, con l'ausilio di diapositive e di materiale fresco;

 

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          d) specie dei funghi velenosi, con effettuazione di confronti tra specie commestibili e specie tossiche; cenni di micotossicologia e analisi del ruolo del micologo; nozioni sulla procedura di inattivazione delle tossine dei funghi;

          e) raccolta e commercializzazione dei funghi; legislazione sanitaria sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

      2. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale di cui al comma 1 dei micologi che hanno sospeso l'attività di certificazione micologica per almeno due anni consecutivi comporta l'automatica decadenza della validità dell'attestato di micologo e la sospensione dall'esercizio della professione. La successiva partecipazione ai citati corsi è condizione necessaria e sufficiente per la riabilitazione all'esercizio della professione di micologo.
      3. Qualora la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di micologo sia superiore a cinque anni, l'attestato di micologo cessa definitivamente di essere valido. Per la riammissione all'esercizio della professione di micologo il soggetto dove ottenere un nuovo attestato di micologo secondo le modalità fissate dall'articolo 13.